
Costi per l'utenza
Non sono previsti costi di compartecipazione
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Determinazione n° 578 del 27.06.2017 del Responsabile Dipartimento Amministrativo - Servizi Sociali_-
Destinatari
I destinatari sono gli alunni minori disabili a sensi della normativa di cui all’art 3 comma 3 della L. 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni , residenti nel Comune di Palestrina e frequentanti le scuole dell’infanzia , primarie e secondarie di primo grado .
Sono previste deroghe solo in casi di gravi ed eccezionali situazioni di complessa gestione valutate dal servizio sociale comunale e che
necessitano di un contenimento temporaneo e funzionale all’individuazione di altre più opportune risposte.
Finalità ed obiettivi del Servizio
Il servizio i assistenza AEC deve essere svolto nel rispetto del Piano Educativo Individualizzato di cui all’art 12 della L 104 del 92 ed è costituito da un complesso di azioni finalizzate a :
Modalità di Richiesta del Servizio
L’individuazione degli alunni verso i quali attivare il servizio AEC avviene nell’ambito dei Gruppi di Lavoro Handicap d’Istituto ( GLHI ex art.15 comma 2 Legge n.104/1992) sede strategica ai fini della pianificazione/programmazione /governo delle risorse e delle azioni a favore dell'inclusione scolastica degli alunni disabili .
Successivamente a ciò la scuola su delega dei genitori o dell’esercente la responsabilità genitoriale, trasmetterà all’Ufficio di Sevizio Sociale la seguente documentazione :
Il servizio sociale comunale, raccolte tutte le dovute informazioni in maniera integrata con gli operatori della Asl RMG5 TSMREE procederà alla valutazione del bisogno assistenziale sulla base della certificazione sanitaria e degli elementi conoscitivi acquisiti.
L’ammissione al servizio di assistenza AEC è autorizzata dal Dirigente del I° Dipartimento Amministrativo .
Non sono previsti costi di compartecipazione