Modulistica
Comunicazione Cessione di Fabbricato
DICHIARAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO
La dichiarazione di avvenuta cessione della disponibilità di un fabbricato è un obbligo giuridico derivante dall'art. 12 D.L. 21/03/1978 n. 59, come convertito dalla legge 18/05/1978 n. 191.
La finalità di tale adempimento è quella di consentire all’Autorità di Pubblica Sicurezza di essere a conoscenza dei dati delle persone che utilizzano un determinato fabbricato che, a vario titolo, può essergli stato ceduto in uso.
La comunicazione di cessione fabbricato non è più dovuta nei casi di:
compravendita o locazioni di immobili ad uso abitativo regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate - novità introdotta dal D. Lgs n. 23 del 14 marzo 2011
nei casi di comodato d'uso regolarmente registrato o locazioni abitative effettuate nell'esercizio di attività di impresa arti o professioni - novità introdotta dal Decreto Legge n. 79 del 20 giugno 2012
I presupposti sono:
la regolare registrazione del contratto (di vendita, locazione o comodato) presso l'Agenzia delle Entrate
che la cessione dell'immobile a titolo di vendita, locazione o comodato d'uso sia stata effettuata a cittadini italiani o comunitari.
L'obbligo di comunicazione di cessione fabbricato rimane in vigore solo nei seguenti casi:
nel caso di ospitalità (uso gratuito) di un cittadino comunitario per un tempo superiore a 30 giorni
quando la compravendita o la locazione sia relativa ad immobili ad uso commerciale, artigianale o industriale
quando la compravendita o la locazione o il comodato d'uso riguardi un cittadino extra comunitario ' confermato l'obbligo di comunicazione stabilito dall'articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero.
