Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Tassa Rifiuti (TARI)

Responsabile di procedimento: Enarsi Federico

Uffici responsabili

Tributi

Descrizione

TARI

A decorrere dal 1 gennaio 2014, con legge 147 del 27 dicembre 2013, in sostituzione della Tares, è stata istituita la TARI, o Tassa Rifiuti, quale componente dell’imposta unica comunale IUC, a copertura dei costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani e assimilati.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

Nel caso di più proprietari o più detentori (es: coinquilini), la TARI è intestata ad uno di essi con vincolo di solidarietà tra gli occupanti o tra i proprietari.

La  TARI è disciplinata dal Regolamento IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 31 luglio 2014. 

Le tariffe vengono deliberate annualmente a seguito dell’approvazione del Piano Finanziario . Quelle per l’anno 2017 sono state approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 23 marzo 2017.

Le tariffe  TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, e sulla base dei criteri determinati dal regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158.

La TARI viene applicata alla superficie calpestabile dell’immobile che si calcola considerando la superficie totale al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.
Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale (lo spazio che occupano alla base).
Anche per le aree scoperte va considerata la superficie calpestabile al netto di eventuali costruzioni all’interno della stessa.

ESCLUSIONI

Utenze domestiche (es. civili abitazioni ed i locali di deposito quali box e  posti auto, cantine e soffitte di natura accessoria o pertinenziale alle stesse)

  1. locali con altezza inferiore ai 1,5 mt.;
  2. locali tecnici quali le cabine elettriche, i vani ascensori, i locali contatori ecc.;
  3. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
  4. locali privi di tutte le utenze attive di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
  5. locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o in oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

Utenze non domestiche ( es. uffici, locali ad uso commerciale, locali adibiti alla vendita, ecc.)

  1. locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
  2. Aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
  3. Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo
  4. Aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio: parcheggio, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse.

Ai fini della non applicazione del tributo i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione iniziale o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione e allegandone documentazione idonea a consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO

  1. Degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centro socio-educativi, istituti penitenziari di un componente del nucleo familiare per un periodo superiore all’anno
  2. Studio o lavoro all’estero di un componente del nucleo familiare (iscritto AIRE) per un periodo superiore all’anno
  3. Abitazione tenuta a disposizione da nucleo familiare residente all’estero (iscritti AIRE)
  4. Abitazione occupata da nucleo familiare con all’interno una persona disabile (con invalidità superiore al 75% e con reddito ISEE inferiore a € 30.000) (*)
  5. Abitazione occupata da nuclei familiari con reddito ISEE inferiore a € 5.000 (*)
  6. Cantine, autorimesse, depositi, non pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni
  7. Allegare idonea documentazione utile a dimostrare il diritto alla riduzione indicata che altrimenti non potrà essere applicata

(*) Richiesta da presentare annualmente con applicazione riduzione dall’anno successivo

 

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

Il pagamento della TARI potrà avvenire mediante gli inviti di pagamento PagoPA precompilati pagabili anche sul sito del Comune di Palestrina (cliccando su “Paga tramite codice avviso Pago PA”).

http://sportellotel.servizienti.it/Comunepalestrina

Servizio online

Allegati

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(Pubblicato il 27/10/2017 - Aggiornato il 27/10/2017 - 252 kb - pdf)
File con estensione pdf DELIBERA APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI: delibera_cc_approvazione_del_regolamento_comunale_per_lapplicazione_della_tari_2020.pdf
(Pubblicato il 28/09/2020 - Aggiornato il 28/09/2020 - 258 kb - pdf)
File con estensione pdf DELIBERA APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020: delibera_approvazione_tariffe_tari_2020.pdf
(Pubblicato il 28/09/2020 - Aggiornato il 28/09/2020 - 857 kb - pdf)
File con estensione pdf DELIBERA DI C.C. TARIFFE TARI 2022: DELIBERA TARIFFE TARI 2022.pdf
(Pubblicato il 01/07/2022 - Aggiornato il 01/07/2022 - 173 kb - pdf)
File con estensione pdf REGOLAMENTO TARI: regolamento_per_la_disciplina_della_tassa_sui_rifiuti_tari.pdf
(Pubblicato il 28/09/2020 - Aggiornato il 28/09/2020 - 2202 kb - pdf)
File con estensione pdf Regolamento TARI 2021: REGOLAMENTO 2021 TARI.pdf
(Pubblicato il 21/02/2023 - Aggiornato il 21/02/2023 - 912 kb - pdf)
File con estensione pdf Regolamento TARIP DELIBERAZIONE C.C. ATTO N. 50 DEL 29/12/2022: REGOLAMENTO TARIP.pdf
(Pubblicato il 21/02/2023 - Aggiornato il 21/02/2023 - 609 kb - pdf)
File con estensione pdf TARIFFE TARI 2019 APPROVATE CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N.5/2019: TARIFFE TARI 2019 APPROVATE CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N.5-2019.pdf
(Pubblicato il 18/06/2019 - Aggiornato il 18/06/2019 - 662 kb - pdf)
File con estensione pdf TARIFFE TARI 2020: tariffe_tari_2020.pdf
(Pubblicato il 18/03/2021 - Aggiornato il 18/03/2021 - 708 kb - pdf)
File con estensione pdf TARIFFE TARI 2022: TARIFFE TARI 2022.pdf
(Pubblicato il 01/07/2022 - Aggiornato il 01/07/2022 - 416 kb - pdf)
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