TARI
A decorrere dal 1 gennaio 2014, con legge 147 del 27 dicembre 2013, in sostituzione della Tares, è stata istituita la TARI, o Tassa Rifiuti, quale componente dell’imposta unica comunale IUC, a copertura dei costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani e assimilati.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Nel caso di più proprietari o più detentori (es: coinquilini), la TARI è intestata ad uno di essi con vincolo di solidarietà tra gli occupanti o tra i proprietari.
La TARI è disciplinata dal Regolamento IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 31 luglio 2014.
Le tariffe vengono deliberate annualmente a seguito dell’approvazione del Piano Finanziario . Quelle per l’anno 2017 sono state approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 23 marzo 2017.
Le tariffe TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, e sulla base dei criteri determinati dal regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158.
La TARI viene applicata alla superficie calpestabile dell’immobile che si calcola considerando la superficie totale al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.
Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale (lo spazio che occupano alla base).
Anche per le aree scoperte va considerata la superficie calpestabile al netto di eventuali costruzioni all’interno della stessa.
ESCLUSIONI
Utenze domestiche (es. civili abitazioni ed i locali di deposito quali box e posti auto, cantine e soffitte di natura accessoria o pertinenziale alle stesse)
- locali con altezza inferiore ai 1,5 mt.;
- locali tecnici quali le cabine elettriche, i vani ascensori, i locali contatori ecc.;
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- locali privi di tutte le utenze attive di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o in oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.
Utenze non domestiche ( es. uffici, locali ad uso commerciale, locali adibiti alla vendita, ecc.)
- locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- Aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo
- Aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio: parcheggio, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse.
Ai fini della non applicazione del tributo i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione iniziale o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione e allegandone documentazione idonea a consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO
- Degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centro socio-educativi, istituti penitenziari di un componente del nucleo familiare per un periodo superiore all’anno
- Studio o lavoro all’estero di un componente del nucleo familiare (iscritto AIRE) per un periodo superiore all’anno
- Abitazione tenuta a disposizione da nucleo familiare residente all’estero (iscritti AIRE)
- Abitazione occupata da nucleo familiare con all’interno una persona disabile (con invalidità superiore al 75% e con reddito ISEE inferiore a € 30.000) (*)
- Abitazione occupata da nuclei familiari con reddito ISEE inferiore a € 5.000 (*)
- Cantine, autorimesse, depositi, non pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni
- Allegare idonea documentazione utile a dimostrare il diritto alla riduzione indicata che altrimenti non potrà essere applicata
(*) Richiesta da presentare annualmente con applicazione riduzione dall’anno successivo