Accesso civico
Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
ACCESSO CIVICO
Questa sezione è dedicata alle informazioni relative alla disciplina ed alle modalità di esercizio dell’istituto dell’accesso civico, introdotto dall’art.5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 e ss.mm.ii., riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.L’istituto si configura quale strumento a disposizione del cittadino nel caso in cui nella sezione della home page denominata “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale non risultino presenti quei documenti, informazioni e dati che, ai sensi del suddetto decreto, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare.
L'accesso civico è, quindi, il diritto, esercitabile da chiunque, di richiedere la pubblicazione dei documenti, delle informazioni o dei dati che le Pubbliche Amministrazioni abbiano omesso di pubblicare sul proprio sito pur avendone l'obbligo.
E’ opportuno evidenziare che l’accesso civico non sostituisce l'accesso amministrativo disciplinato dalla legge n.241/1990 e ss.mm.ii.; non può essere, infatti, esercitato con riferimento a tutte le informazioni accessibili, ma solo ai dati e le informazioni che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.
La richiesta, da indirizzare al Responsabile della Trasparenza, è gratuita, non deve essere motivata e può essere redatta utilizzando l’apposito modulo editabile disponibile nel formato Microsoft Office Word (.DOC), da inviare tramite:
- posta elettronica certificata (PEC): protocollo@comune.palestrina.legalmail.it;
- servizio postale all’indirizzo: Responsabile della Trasparenza del Comune di Palestrina, Via del Tempio,1 00036 Palestrina (RM);
- gli Uffici Relazioni con il Pubblico del Comune di Palestrina;
Entro 30 giorni, l'Amministrazione verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione ed in caso di esito positivo:
- pubblica quanto richiesto sul portale istituzionale;
- informa il richiedente circa l’avvenuta pubblicazione, comunicando il relativo indirizzo del collegamento ipertestuale.
Nei casi di ritardo o mancata risposta è possibile rivolgersi al Segretario Generale, titolare del potere sostitutivo (di cui all'articolo 2, comma 9-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il quale, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, dispone affinché il documento, l’informazione o il dato, venga inserito, entro 15 giorni, nell’apposita sezione del Portale istituzionale e che dell’adempimento venga data comunicazione all’interessato, con indicazione del relativo collegamento ipertestuale.
La relativa richiesta può essere redatta sull’apposito modulo editabile disponibile nel formato Microsoft Office Word (.DOC) ed inviata al Segretario Generale tramite:
- posta elettronica certificata (PEC): protocollo@comune.palestrina.legalmail.it;
- servizio postale all’indirizzo: Responsabile della Trasparenza del Comune di Palestrina, Via del Tempio,1 00036 Palestrina (RM);
- gli Uffici Relazioni con il Pubblico del Comune di Palestrina;
Modulo di richiesta Accesso Civico
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA)
Circolare del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza n. 17902 del 07/12/2016:
Come è noto, in data 25/05/2016, è stato emanato il D.Lgs 97/2016 avente ad oggetto “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 2016, n. 132”.
Le Amministrazioni devono, dunque, adeguarsi alle modifiche introdotte da tale normativa ed assicurare, tra l’altro, l’effettivo esercizio del diritto di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs n. 33/2013, che testualmente recita: […]
“2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
Pertanto, nelle more della pubblicazione della versione definitiva delle Linee guida ANAC in materia, ancora in consultazione, ed eventualmente della predisposizione di un apposito atto normativo comunale che regolamenti i tre tipi di accesso, si ritiene di dover dare specifiche indicazioni organizzative per la corretta gestione del procedimento di accesso civico generalizzato, anche al fine di avere un comportamento univoco e omogeneo nei confronti dell’utenza.
Quindi, a decorrere dal 23 dicembre 2016, data di entrata in vigore della surriferita disposizione, le richieste di accesso generalizzato, dovranno essere direttamente indirizzate ai dirigenti dell’ufficio che hanno formato o detengono i dati, le informazioni o i documenti richiesti e che, pertanto, dovranno farsi carico di dare risposta all’istante.
L’ufficio URP/protocollo, che legge la presente per conoscenza, dovrà istituire apposito registro delle richieste di accesso presentate e ciò per tutte le tipologie di accesso.
In aderenza a tale organizzazione interna, conseguentemente, verrà aggiornata la Sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella parte dedicata all’accesso civico.
Si rammenta che, ovviamente, nel dare risposta ad eventuali richieste di accesso civico generalizzato si dovrà tener conto dei diritti di terzi, quali la riservatezza, segretezza della corrispondenza, segretezza commerciale e industriale, degli interessi pubblici e privati coinvolti, nonché della normativa sulla privacy, che potrebbero essere di ostacolo all’accesso.
Al fine di monitorare il rispetto della normativa in oggetto si invitano, pertanto, le SS.LL. a trasmettere, mensilmente, all’ufficio di Segreteria Generale, le eventuali richieste di accesso civico generalizzato ed evase.
In difetto di Vs esplicita comunicazioni, si intenderà che nessuna richiesta sia stata ricevuta dagli uffici di competenza.
Al fine di agevolare gli adempimenti disposti ed una corretta applicazione dell’istituto di che trattasi, allegate, si trasmettono le linee guida approvate dell’ANAC.
Dipartimento della funzione pubblica Circolare n. 2/2017
Circolare n. 6_ 2017 del 26.06.2017
Modulo di Richiesta Accesso Civico Generalizzato (FOIA)
Al 31 agosto 2018 non risultano pervenute Richieste di Accesso Civico
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L'accesso civico semplice è il diritto di chiedere informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in caso di omessa pubblicazione da parte dell'ente ed è disciplinato dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.
Accesso civico semplice
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L'accesso civico generalizzato (FOIA) è il diritto di chiedere informazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Accesso civico generalizzato
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La tua richiesta è stata respinta?
Richiedi il riesame
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Registro degli accessi: elenco delle richieste di accesso documentale, di accesso civico e di accesso generalizzato con indicazione dell'oggetto, della data della richiesa e dell'esito con la data della decisione (determinazione Anac n. 1309).
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